LA DETRAZIONE DEL 36% FA INGRESSO NEI CONTRATTI
La detrazione del 36% diventa contrattabile in caso di compravendita immobiliare. Infatti, il venditore dell'abitazione, nella quale sono stati effettuati i lavori di manutenzione o di ristrutturazione da cui consegue il diritto di detrazione del 36%, potrà mantenere per sè la detrazione anche nel periodo d'imposta nel quale l'abitazione viene venduta e in quelli successivi, è quanto risulta dal DL 138/2011.
La norma fin ora in vigore, che disciplina la sorte della detrazione, conseguita dal venditore in caso di alienazione dell'abitazione nella quale sono stati effettuati i costi deducibili, disponeva che in caso di vendita i diritti di detrazione residui passaserro in automatico all'acquirente persona fisica dell'abitazione.
Ora, la nuova norma sancisce dunque che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferiterti i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica*(condizione necessaria)* dell' unità immobiliare .
Pertanto, se fino ad oggi nei contratti di compravendita non veniva affrontata la questione della spettanza della detrazione al compratore, perchè la traslazione della detrazione dal venditore all'acquirente era un effetto inevitabile ed automatico, oggi questa materia diverrà possibile oggetto di esplicita negoziazione e c'è da attendersi che l' Amministrazione detterà regole specifiche circa le modalità da seguire per segnalare al Fisco l'avvenuta contattazione del diritto alla detrazione.
Il "silenzio" del contratto di compravendita, sul punto della sorte delle detrazioni che siano ancora da utilizzare, va interpretato, nel senso della permanenza della detrazione in capo al venditore: infatti la nuova norma afferma che << (...) le detrazioni possono essere trasferite>> e quindi da ciò si può desumere che il contratto "silenzioso" equivalga appunto a detrazione non trasferita all' acquirente e quindi a detrazione che continua a essere nella disponibilità del venditore, pur se sia stata venduta l'abitazione nella quale sono stati effettuati i lavori in questione.
CASI PARTICOLARI:
Le nuone disposizioni sono applicabili anche alla permuta e, con speciali pattuizioni, anche alla donazione (l'effetto è il trasferimento della proprietà). Per le quote di comproprietà, la cessione, è possibile anche quando l'unico proprietario venda una quota e quando il comproprietario ceda la sua quota senza che l'acquirente diventi unico proprietario.