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CAPARRA CONFIRMATORIA O PENITENZIALE NEL CONTRATTO PRELIMINARE

Il venditore, durante le delicate fasi della compravendita, si tutela nei confronti del potenziale cliente, chiedendo il versamento della caparra.

Già al momento del compromesso (o preliminare di vendita), il venditore incassa una cifra corrisposta a titolo di caparra, equivalente al 10-15% (ma variabile) del valore dell’immobile. Al momento della vendita definitiva poi, la caparra è considerata come acconto da scalare alla somma totale dovuta.

La caparra (in genere dai 5 ai 10 mila euro e comunque proporzionata al valore dell’immobile) può essere confirmatoria o penitenziale.

La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) viene persa se l’acquirente si ritira dall’affare, in tal caso , il venditore può trattenere la caparra a titolo di risarcimento. Se è il venditore, invece, a ritirarsi dall’impegno, deve restituire all’acquirente un risarcimento pari al doppio della somma versata in anticipo dal compratore. La parte adempiente (quella che rispetta i patti) può ricorrere al giudice per ottenere che venga eseguito quanto stabilito nel contratto. Inoltre potrà richiedere un risarcimento del danno subito.

La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) è invece una somma di denaro prestabilita dalle parti, che sono disponibili a pagare in caso di recesso dal contratto. In questo modo viene escluso il ricorso al giudice o a richieste di risarcimento danni.

Durante la fase della proposta d’acquisto invece si possono chiedere solo anticipi a titolo di acconto.
Questo significa che se per un qualsiasi motivo l’affare non andasse a buon fine chi ha versato, ha diritto di ricevere l’intera somma senza interessi in quanto stiamo parlando di un deposito infruttifero.

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