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MERCATO: FONDO DI SOLIDARIETA ' RIFORMA FORNERO

Cambiano le regole d’accesso al Fondo di solidarietà per i mutuatari in difficoltà, introdotto nel 2008, che permette di ottenere la sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

In seguito alla riforma del ministro Fornero, entrata in vigore dal 18 luglio, sono stati esclusi dal beneficio una serie di eventi quali: il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000 euro all’anno; le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro; l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile rispetto alla rata precedente (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.

Confermati invece i requisiti d’accesso al Fondo: l’immobile da acquistare deve essere l’abitazione principale (escluse case appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9), il mutuo deve essere attivo da almeno un anno per un importo non superiore ai 250.000 euro ed infine il reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui.

Con la riforma le banche sono obbligate a sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario, nei 3 anni precedenti la richiesta, sia stato licenziato dal rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; in caso di morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all’80%.

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