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MERCATO: POSTI E BOX PER LE AUTO VENDIBILI ANCHE DA SOLI

Scompare il vincolo pertinenziale fissato nel 1989. I posti auto e i box realizzati negli edifici esistenti  (come prescritto dalla legge Tognoli n 122/89) diventano liberamente vendibili anche, anche separatamente dall' appartamento di cui sono pertinenza, purchè il nuovo proprietario, li destini a pertinenza di unità immobiliare situata nello stesso comune. Il vincolo di invendibilità separata permane invece per i parcheggi realizzati nel sottosuolo comunale e acquistati in diritto di superficie per un massimo di novantanni. Lo stabilisce l'articolo 10 del decreto Monti sulle semplificazioni sostituendo il comma 5 dell' articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122. La nuova legge vale in deroga ai titoli edilizi e alle convenzioni firmate con il Comune. La contraddizione è che resta però l'obbligo di prevedere tanti garage quanti sono gli appartamenti nelle nuove costruzioni, non si capisce quindi il perchè si dovrebbe continuare a pretendere tanti parcheggi quanti sono gli appartamenti dello stabile se successivamente si possono vendere liberamente semplicemente pertinenziandoli ad abitazione dell' acquirente nello stesso Comune.    

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