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MERCATO NOVITA' 2014: ACQUIRENTE DI IMMOBILI AUMENTANO LE TUTELE

Il venditore di un immobile e di un azienda non percepirà piu' il prezzo il giorno del rogito; sarà il notaio a trasmettere il denaro dovutogli una volta effettuata la trascrizione. Cioè la prescritta pubblicità nei pubblici registri che "mette in scurezza " il contratto di compravendita. E' una delle novità del maxi-emendamento alla legge di stabilità destinata ad avvicinare l' Italia a quanto già da tempo si applica all' estero.
La norma prevede che il notaio deve versare su un conto corrente "dedicato" , in relazione ad atti da lui stipulati con prezzo oltre i 100 mila euro:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorario, tributi e rimborso di spese, in caso di compravendita immobiliare;
b) le somme affidategli in deposito  fiduciario
c) il saldo prezzo se si tratta di compravendita immobilare o di azienda.
Importante è notare che gli interessi sulle somme depositate saranno destinate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati a finanziamenti alle piccole medie imprese.
L' effetto del deposito nel contocorrente dedicato è che gli importi depositati costituiscono un patrimonio separato con la conseguenza che le somme in questione sono quindi escluse dalla successione mortis causa del notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia e sono impignorabili, così come è impignorabile il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata .
Eseguita la registrazione e la pubblicità nei registri e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli, il notaio deve provvedere senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.
Se i contraenti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio svincola il prezzo o il corrispettvo depositato quando gli viene fornita la prova  - risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti - che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.       

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