FISCO: BOX AUTO PREMIATO SE E' PERTINENZIALE
La detrazione del 36% da calcolare semplicemente nel limite massimo di 48.000,00 (del costo di costruzione) spetta anche per gli interventi relativi la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali di proprietà o già realizzati, ma da pertinenziare (detrazione del costo di costruzione non di vendita da specifica del costruttore); condizione necessaria è il vincolo di pertinenzialità tra l'abitazione, anche se non costituente abitazione principale o prima casa, e il box (autorimessa) o posto auto.
Per poter usufruire della detrazione è necessario inoltre aver effettuato i pagamenti mediante bonifico bancario o postale e aver trasmesso la relativa comunicazione al centro operativo di Pescara, obbligo d'invio che è stato recentemente abrogato dall' articolo 7 del decreto sviluppo a decorrere dal 14 maggio 2011(obbligo prorogato fino al 30 settembre) con l' introduzione di un futuro obbligo di segnalazione direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Nell' ipotesi in cui il contribuente abbia versato degli acconti sempre tramite bonifico, è possibile usufruire della detrazione solo se è stato registrato un preliminare dal quale risulti un vincolo di pertinenza tra il box e l'abitazione, in caso non risultino acconti il bonifico relativo al saldo va fatto anche se a orario antecedente lo stesso giorno del rogito notarile per poter godere dell'agevolazione fiscale. In sintesi per poter godere dell'agevolazione del 36% il vincolo di pertenzialità, il bonifico e la firma dell'atto preliminare (per eventuali acconti) o del rogito devono avvenire il medesimo giorno .
Negli acquisti contemporanei invece dell'abitazione e del box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box all'abitazione si può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione dell'autorimessa solo se il costo di realizzo del box è specificato e documentato nell'atto di rogito.