MERCATO: ASTE IMMOBILIARI COME OPERARE
Come partecipare ad un’asta giudiziaria? Per evitare brutte sorprese, è bene leggere nel dettaglio l’ordinanza di vendita allegata all’annuncio d’asta, che contiene tutti i dati dell’immobile (suddivisione in lotti, la perizia, servitù passive, perizia tecnica, base d’asta ecc.) e le informazioni sulla procedura di vendita (giorno e ora dell’asta, l’offerta minima, la cauzione e le modalità di aggiudicazione). Si può anche partecipare attraverso un mandatario munito di procura speciale.
Per visitare prima l’immobile si contatta il custode nominato dal tribunale ed indicato nell’annuncio. Poi si deposita l’offerta d’acquisto entro il giorno precedente la vendita presso la Cancelleria del Tribunale (sezione Esecuzioni immobiliari) con l’indicazione del prezzo offerto, i dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico, tempi e modalità del saldo. All’offerta, in carta da bollo di 14,62 euro, bisogna allegare un assegno circolare non trasferibile (o tramite versamento su apposito libretto bancario/postale) pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione (che in caso di acquisto verrà scalato dal prezzo di aggiudicazione o restituito), intestato alla Procura esecutiva. L’immobile viene aggiudicato quando, dopo 3 minuti dall’ultima offerta, non seguono rilanci. L’aggiudicazione è provvisoria (se la vendita è «per incanto», ci sono ancora 10 giorni entro i quali possono essere presentate nuove offerte, efficaci solo se superano di un quinto il prezzo fissato all’asta). È possibile sottoscrivere un mutuo con la propria banca oppure con quelle che hanno sottoscritto una convenzione con il Tribunale. Al momento del saldo, che dovrà avvenire (di solito entro 60 giorni) si ha il passaggio di proprietà. Il decreto di trasferimento disposto dal giudice ha la stessa valenza del rogito, cancella ipoteche e pignoramenti, senza spese notarili. Se ci sono spese condominiali arretrate l’acquirente è tenuto a pagare l’anno in corso e il precedente. Se l’immobile è occupato da debitori o altri soggetti privi di titolo (ad esempio locazione registrata prima del pignoramento), il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dei locali: potrà essere richiesto all’ufficiale giudiziario.
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