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CHI PAGA SPESE STRAORDINARIE

 ACQUISTO CASA SPESE STRAORDINARIE CHI LE PAGA ?
✅Se le spese straordinarie (ad esempio rifacimento del tetto, facciata, ascensore) sono state deliberate dall’assemblea prima del rogito, in linea generale ne risponde il venditore, anche se le rate scadono dopo il trasferimento della proprietà. Questo perché l’obbligazione nasce con la delibera assembleare.

✅Tuttavia, è importante distinguere tra il rapporto:
✳️tra venditore e acquirente, regolato dalla legge e da quanto viene stabilito nel rogito in base agli accordi presi nella fase di compravendita ;
✳️tra condominio e proprietario, perché l’amministratore può chiedere il pagamento anche al nuovo proprietario in alcuni casi, essendoci una responsabilità solidale per i contributi condominiali dell’anno in corso e di quello precedente. Se il nuovo proprietario paga somme che spettavano al venditore, può poi rivalersi su quest’ultimo.

🚨🚨🚨CONSIGLIO
Per evitare problemi, prima del rogito è consigliabile che:
1. il venditore chieda all’amministratore una dichiarazione con:
✳️l’elenco delle spese ordinarie e straordinarie deliberate;
✳️l’indicazione delle somme già pagate e di quelle ancora dovute;
✳️l’eventuale esistenza di morosità.
2. Nel rogito il notaio inserisca una clausola chiara che stabilisca chi paga le spese straordinarie già deliberate e quelle eventualmente deliberate dopo il rogito.
3. Se è stato concordato che il venditore debba saldare tali spese prima del rogito, è opportuno che l’amministratore rilasci una certificazione dell’avvenuto pagamento o comunque una dichiarazione attestante che il venditore è in regola rispetto agli importi di sua competenza.

✅ In pratica, sì, è buona prassi (e spesso richiesta dal notaio o dall’acquirente) che il pagamento sia effettuato prima del rogito, se questo è l’accordo tra le parti, e che l’amministratore rilasci un’attestazione scritta. Questo riduce il rischio di contestazioni successive.

🚨🚨🚨La data della delibera assembleare è generalmente l’elemento decisivo.
✳️Delibera approvata prima del rogito: di regola, il costo dei lavori straordinari spetta al venditore, anche se i lavori vengono eseguiti o le rate scadono dopo il rogito.
✳️Delibera approvata dopo il rogito: il costo spetta al nuovo proprietario (acquirente), salvo diversi accordi inseriti nell’atto di compravendita.

✅Se i lavori sono già iniziati ma la delibera è precedente al rogito, il fatto che il cantiere sia aperto o che i lavori non siano ancora conclusi non cambia, in linea di principio, chi deve sostenere la spesa: resta a carico del venditore, salvo diverso accordo tra le parti.

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